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Art. 2521 Atto costitutivo.

La società deve costituirsi per atto pubblico.L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e, può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.L’atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome, il nome o la denominazione , il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la […]

La società deve costituirsi per atto pubblico.L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e, può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.L’atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome, il nome o la denominazione , il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci; 2) la denominazione, ed il comune ove è posta la sede della società e, le eventuali sedi secondarie; 3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti, agli interessi dei soci; 4) la quota di capitale sottoscritto da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale; 5) il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura; 6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci ed il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 7) le condizioni per l’eventuale recesso o, per l’esclusione dei soci; 8) le regole per la ripartizione degli utili e, i criteri di ripartizione dei ristori; 9) le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge; 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 11) il numero dei componenti del collegio sindacale; 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci; 13) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società. Lo statuto, contenente le norme realtive al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo. I rapporti tra la società ed i soci, possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e, le regole allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società ed i soci. I regolamenti, quando non costituisce parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e, approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Capo I – Delle società cooperative
Sezione II – Della costituzione

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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