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Art. 2447 decies Finanziamento destinato ad uno specifico affare

Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 2447 bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei preoventi dell’affare stesso. Il contratto deve contenere: a) una descrizione dell’operazione che consenta di individuare o […]

Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 2447 bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei preoventi dell’affare stesso. Il contratto deve contenere: a) una descrizione dell’operazione che consenta di individuare o specifico oggetto, le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi; b) il piano finaziario dell’operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società, c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione; d) le specifiche garanzie cha la società offre in ordine all’obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione; e) controlli che il finanziatore o, soggetto da lui delegato, può effettuare sull’esecuzione dell’operazione; f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli; g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso da parte del finanziamento; h) il tempo massimo di rimborso, nulla più è dovuto al finanziatore. I proventi dellìoperazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione: a) che copia del contratto sia deposiatat per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese; b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento, i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società. Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazione nei confronti del finanziatore, risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l’ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma lettera g). I creditori, della società, fino al rimborso del finanziamento,o alla scadenza del termine di cui al secondo comma lettera h), sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell’operazione, possono, esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti. Se il fallimento della società, impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione, cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto. Fuori delle ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione. La nota integrativa alle voci di bilancio, relativi ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l’indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

Capo V – Della società per azioni
Sezione XI – Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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