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Art. 2427 Contenuto della nota integrativa

La nota integrativa deve indicare, oltre quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti […]

La nota integrativa deve indicare, oltre quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio; 3) la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 3 bis) materiali e immateriali , facendo a tal fine specifico riferimento al loro concorso alla futura produione dei risultati economici , alla loromprevedibile durata utile, e per quanto rilevante al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizii precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti; 5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 6 bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutati verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio; 6 ter) distintamente per ciascuna voce , l’ammontare dei crediti e dei debiti, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine; 7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile nonché la composizione della voce “altre riserve”; 7 bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente essere indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine , possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonchè della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione c natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; 11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, n. 15, diversi dai dividendi; 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17 relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 13) la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 14) un apposito prospetto contenente:a)

Capo V – Della società per azioni
Sezione IX – Del bilancio

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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