Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo V DELLE SOCIETÀ » Capo I Disposizioni generali » Art. 2248
Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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