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Art.223- bis

La società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile , iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004. Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità […]

La società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile , iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004. Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni possono essere previste entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria di mero adattamento dell’atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunta le deliberazioni dell’assemblea straordinaria aventi ad oggetto l’introduzione nello statuto i clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003. Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto. Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai capitoli V, VI, e VII l titolo V del libro V del codice civile, anche costituite anteriormente a detta data , che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo.Si applica in tale caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice. Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001 n° 366.Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova visione.

Capo II – Disposizioni transitorie
Sezione V – Disposizioni relative al Libro V

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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