Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo XV Del mutuo » Art. 1814
Trasferimento della proprieta'
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli