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Art. 1591 Codice civile

Danni per ritardata restituzione

Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.