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Art. 1464 Codice civile

Impossibilita' parziale

Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.