Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.