Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo II DEI CONTRATTI IN GENERALE » Capo IV Dell'interpretazione del contratto » Art. 1362
Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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