Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo VII Di alcune specie di obbligazioni » Sezione III Delle obbligazioni in solido » Art. 1309
Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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