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Art. 1309 Codice civile

Riconoscimento del debito

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.