Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato
da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.