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Art. 1276 Codice civile

Invalidita' della nuova obbligazione

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e' dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle garanzie prestate da terzi.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.