Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo II Dell'adempimento delle obbligazioni » Sezione I Dell'adempimento in generale » Art. 1189
Pagamento al creditore apparente
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e' liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento e' tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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