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Art. 104 Codice civile

Effetti dell'opposizione

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.