LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1039 Codice civile

Indennita' per il passaggio temporaneo

Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennita' indicati dall'articolo precedente e' ristretto alla sola meta', ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

Il passaggio temporaneo puo' essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra meta' con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio e' stato praticato; scaduto il termine, non si tiene piu' conto di cio' che e' stato pagato per la concessione temporanea.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.