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Art. 1001 Codice civile

Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 995.

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.