Un individuo, per ottenere uno sconto sull'assicurazione auto, stipula una polizza vita a nome di un'altra persona ignara, usando i suoi documenti. Condannato per truffa assicurativa nei primi due gradi, ricorre in Cassazione lamentando la prescrizione, la tardività della querela e vizi procedurali. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, confermando la condanna e chiarendo i criteri di calcolo della sospensione COVID, la legittimità della querela della persona offesa e l'inammissibilità di motivi sollevati per la prima volta in Cassazione.
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