La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34929/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, chiarendo i presupposti per l'acquisizione delle dichiarazioni di un teste intimidito. La Corte ha stabilito che la prova dell'intimidazione non richiede la dimostrazione di specifici atti di violenza o minaccia, potendo essere desunta da elementi sintomatici e circostanze emerse nel dibattimento. Inoltre, ha ribadito che i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici, pena l'inammissibilità.
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