Con la sentenza n. 30634/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per l'imputato detenuto. Un appello non può essere dichiarato inammissibile se l'imputato, detenuto anche per altra causa, non deposita la dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ha chiarito che tale onere, previsto dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., non si applica ai detenuti, poiché questi sono domiciliati per legge presso l'istituto di pena, dove devono ricevere tutte le notifiche. La decisione annulla l'ordinanza della Corte di Appello di Milano, riaffermando il diritto a un effettivo accesso alla giustizia.
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