La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, sparando verso il balcone del fratello a scopo intimidatorio, aveva ferito due persone sul balcone sottostante. L'imputato invocava l'istituto dell'aberratio delicti, sostenendo di dover rispondere solo a titolo di colpa per le lesioni. La Corte ha invece confermato che l'agente ha agito con dolo eventuale, accettando il rischio prevedibile di colpire altre persone, escludendo così l'applicazione dell'aberratio delicti. È stato inoltre rigettato il motivo relativo alla mancata proposta di una pena sostitutiva, ritenuta una facoltà discrezionale del giudice.
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