La Corte di Cassazione ha confermato un ordine di demolizione per opere abusive, stabilendo che, anche in caso di estinzione del reato edilizio, la condanna definitiva per il connesso reato paesaggistico è sufficiente a mantenere in vigore l'ordine di ripristino dei luoghi, che assorbe e comprende la demolizione. Le istanze di condono edilizio, in tale contesto, non sono rilevanti per bloccare l'esecuzione, essendo necessaria una specifica autorizzazione paesaggistica.
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