La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9129/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso basato sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La decisione si fonda sulla constatazione che il motivo d'appello originario era un appello generico, privo di argomentazioni specifiche. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione è stato respinto per carenza di interesse, stabilendo che non si può contestare la mancata valutazione di un motivo che era, in partenza, inammissibile.
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