La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31122/2024, ha stabilito un'importante distinzione per gli operatori del settore Compro Oro. Esercitare l'attività senza la licenza del Questore, prevista dal TULPS, non costituisce più reato ma un semplice illecito amministrativo a seguito della depenalizzazione. Di conseguenza, viene a mancare il presupposto del 'fumus commissi delicti' per un sequestro penale su questa base. Tuttavia, la Corte ha confermato che l'omessa iscrizione nell'apposito registro degli operatori (O.A.M.), come richiesto dal D.Lgs. 92/2017, rimane un reato a tutti gli effetti, giustificando il mantenimento delle misure cautelari per questa specifica violazione.
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