La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di patteggiamento per omicidio stradale, limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente. La Corte ha stabilito che il giudice, anche in caso di accordo tra le parti sulla pena principale, deve fornire una motivazione autonoma e specifica per la durata della sospensione, basandosi sui criteri del Codice della Strada (art. 218) e non su quelli del Codice Penale. La mancanza di tale motivazione, specialmente quando la sanzione si discosta dal minimo edittale, costituisce un vizio che porta all'annullamento con rinvio.
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