La Corte di Cassazione, tramite una ordinanza per correzione errore materiale, ha integrato una precedente sentenza che aveva omesso di pronunciarsi sulla condanna alle spese processuali in favore di un controricorrente. Quest’ultimo, pur avendo resistito con successo al ricorso principale, non era stato menzionato nel dispositivo riguardo alle spese. La Corte ha chiarito che la compensazione delle spese disposta nella sentenza originaria riguardava unicamente il rapporto tra i ricorrenti principali e un altro ricorrente incidentale, e non il controricorrente vittorioso. Di conseguenza, ha corretto l’omissione condannando i ricorrenti principali a rifondere le spese al controricorrente, sanando così l’errore materiale.
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