La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29807/2025, si è pronunciata sulla prova della titolarità in una cessione crediti in blocco. Nel caso esaminato, un debitore e il suo garante contestavano l'esistenza stessa del contratto di cessione. La Corte ha stabilito che, in tale ipotesi, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente, ma può costituire un valido elemento di prova se unita ad altri documenti, come una dichiarazione scritta dalla banca cedente. La valutazione di tali prove spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati per abuso del processo.
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