Una società costruttrice, esonerata dal pagamento delle spese condominiali per le unità invendute in base al regolamento, impugna una delibera che le addebita tali costi. La Corte di Cassazione, richiamando un principio delle Sezioni Unite, stabilisce che non si tratta di delibere condominiali nulle, bensì annullabili. La delibera, infatti, non mirava a modificare permanentemente i criteri di ripartizione, ma rappresentava una loro erronea applicazione al caso specifico. Di conseguenza, l'impugnazione, avvenuta oltre il termine di 30 giorni, è stata respinta come tardiva.
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