Una società cooperativa ha citato in giudizio un ex socio per il pagamento di una penale. Il socio si è difeso sostenendo l'esistenza di un giudicato esterno, derivante da una precedente sentenza che aveva già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di un collegio arbitrale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha accolto il ricorso del socio, affermando che la precedente decisione sul difetto di giurisdizione, non impugnata, ha creato un vincolo non più discutibile tra le parti. La Suprema Corte ha chiarito che la devoluzione della controversia ad un arbitrato irrituale non è una questione di competenza, ma di merito, che porta all'improponibilità della domanda giudiziale. Di conseguenza, la sentenza che accerta tale improponibilità ha efficacia di giudicato e impedisce che la stessa domanda possa essere riproposta davanti al giudice ordinario.
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