Un professionista impugna gli atti di una selezione pubblica indetta da un'Azienda Sanitaria per il conferimento di incarichi a tempo determinato, lamentando un'errata valutazione dei titoli. A seguito di un conflitto tra giudice ordinario e amministrativo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18653/2024, ha risolto la questione sulla giurisdizione concorsi pubblici. La Corte ha stabilito che la competenza spetta al giudice amministrativo, poiché la procedura, caratterizzata da un bando, una valutazione comparativa dei candidati da parte di una commissione e la formazione di una graduatoria di merito, costituisce una vera e propria procedura concorsuale. L'elemento decisivo è la presenza di una discrezionalità amministrativa nella valutazione, in particolare del colloquio, che esula dalla mera verifica di requisiti e rientra nella sfera di competenza della giustizia amministrativa.
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