Una lavoratrice, assunta come assistente socio-sanitaria nel 1996, ha richiesto il riconoscimento dell'inquadramento superiore come "educatore senza titolo specifico", basandosi sulle mansioni effettivamente svolte. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, applicando erroneamente il D.M. 520/1998 che richiede una laurea per la figura di "educatore professionale". La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, chiarendo che la normativa del 1998 non è retroattiva e non si applica alla distinta figura di "educatore senza titolo" prevista dal CCNL dell'epoca. Inoltre, ha ravvisato un vizio di ultrapetizione, poiché il giudice di secondo grado aveva deciso su una domanda (riconoscimento come "educatore professionale") mai proposta dalla lavoratrice.
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