Un professionista ha impugnato un avviso di accertamento dell'ente previdenziale per contributi della gestione separata relativi agli anni 2009 e 2010, sostenendo l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24123/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il termine di prescrizione non era decorso, poiché gli atti di richiesta di pagamento da parte dell'ente erano intervenuti tempestivamente, considerando anche i differimenti delle scadenze di pagamento disposti da specifici DPCM. La Corte ha ritenuto irrilevanti le censure di omessa pronuncia, poiché la questione della prescrizione contributi INPS era infondata nel merito.
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