La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16920/2024, ha stabilito che la breve interruzione dell'aspettativa non retribuita di un dipendente comunale, eletto sindaco, avvenuta subito dopo la proclamazione, non costituisce una causa di ineleggibilità sindaco, bensì una sopravvenuta incompatibilità. Se tale incompatibilità viene rimossa tempestivamente, come nel caso di specie con una nuova richiesta di aspettativa il giorno successivo, l'elezione rimane valida. La Corte ha sottolineato la distinzione fondamentale tra ineleggibilità, che deve essere rimossa prima della candidatura per garantire la par condicio, e l'incompatibilità, che può essere sanata entro dieci giorni dall'elezione.
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