La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società di trasporti internazionali contro un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA. L'accertamento si basava sul disconoscimento di costi derivanti da una consociata estera per presunta sovrafatturazione (transfer pricing) e su ricavi non contabilizzati. La società ricorrente ha incentrato la sua difesa sulla presunta 'esterovestizione' della consociata, ma la Corte ha dichiarato i motivi inammissibili. La decisione sottolinea che l'appello deve contestare la 'ratio decidendi' della sentenza impugnata, che in questo caso riguardava la fondatezza nel merito delle riprese fiscali basate su indizi gravi, precisi e concordanti, e non la questione della residenza fiscale della società estera, ritenuta irrilevante. La Corte ha confermato che l'onere probatorio, correttamente assolto dall'Agenzia delle Entrate, è stato il fulcro della decisione.
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