La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 585/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia processuale: una notifica nulla, come quella di un ricorso tributario inviato per posta anziché via PEC, è da considerarsi sanata se l’atto raggiunge comunque il suo scopo, ovvero se il destinatario si costituisce in giudizio. La Corte distingue tra nullità (vizio sanabile) e inesistenza (vizio insanabile), affermando che l’utilizzo di un metodo di notifica diverso da quello telematico obbligatorio configura una mera nullità, la cui sanatoria ha effetto retroattivo (ex tunc), rendendo ammissibile il ricorso sin dall’origine.
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