Una società impugna un avviso di accertamento tributario, lamentando un'errata valutazione della prova da parte del giudice di merito. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23748/2024, respinge il ricorso, chiarendo i rigidi limiti entro cui è possibile censurare il "prudente apprezzamento" del giudice. Viene ribadito che la valutazione della prova è sindacabile solo per violazione di norme di legge (es. prova legale) e non per un mero dissenso sull'interpretazione delle risultanze processuali, come le perizie di parte, considerate semplici indizi.
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