Una società impugnava una cartella di pagamento per IVA non versata, lamentando la mancata ricezione dell'avviso bonario e l'irregolarità della notifica cartella PEC, proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici registri. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che per i debiti derivanti da dichiarazioni, l'omesso invio dell'avviso bonario è una mera irregolarità. Inoltre, la notifica PEC è valida se raggiunge il suo scopo, ovvero informare il destinatario, a prescindere dall'iscrizione dell'indirizzo del mittente nei registri pubblici, purché non sia leso il diritto di difesa.
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