La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11351/2024, ha stabilito un importante principio sulla legittimazione del fallito in ambito tributario. Il caso riguardava un imprenditore che, dopo essere stato dichiarato fallito, aveva continuato a svolgere attività economica generando nuovi redditi. L'Agenzia delle Entrate gli notificava un avviso di accertamento per questi redditi. La Corte ha chiarito che, per i rapporti d'imposta sorti dopo la dichiarazione di fallimento, il contribuente fallito ha piena legittimazione processuale a impugnare l'atto impositivo, in quanto lo spossessamento dei beni non si estende alle nuove attività personali. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
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