Una società di scommesse estera, operante in Italia tramite centri di trasmissione dati (CTD) senza concessione nazionale, ha contestato un avviso di accertamento per l'imposta unica scommesse. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la responsabilità solidale tra la società estera e il gestore del CTD. I giudici hanno stabilito che l'imposta è legittima, non discriminatoria e conforme al diritto dell'Unione Europea, poiché si applica alla "gestione" dell'attività di scommessa svolta sul territorio italiano, indipendentemente dalla sede o dallo status giuridico dell'operatore. Essendo l'annualità contestata (2012) successiva ai chiarimenti legislativi, è stata esclusa qualsiasi violazione del legittimo affidamento.
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