Una società operante nel commercio di quote di emissione di CO2 si è vista negare la detrazione dell'IVA a causa del suo coinvolgimento, secondo l'Agenzia delle Entrate, in una frode carosello IVA con "missing traders". La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'azienda. La Corte ha stabilito che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente perde il diritto alla detrazione se sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza, della frode. La presenza di numerosi indici di anomalia (prezzi bassi, uso di conti in paradisi fiscali) sposta sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede, onere che in questo caso non è stato assolto a causa di una "voluta noncuranza".
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