Una società commerciale aveva ottenuto nei primi due gradi di giudizio l'esenzione dalla Tares (tassa sui rifiuti) per le aree destinate alla vendita, in quanto produttrice di rifiuti speciali smaltiti autonomamente. Il Comune e il Consorzio di gestione avevano impugnato la decisione in Cassazione. Tuttavia, prima della pronuncia, le parti hanno raggiunto una transazione, portando alla rinuncia ai ricorsi. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese. La questione di merito sulla esenzione Tares rifiuti speciali non è stata quindi decisa dalla Suprema Corte in questo caso.
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