Una società del settore marketing promozionale è stata sanzionata per differenze inventariali, che l'Amministrazione Finanziaria ha presunto essere acquisti non fatturati. Le corti di merito avevano annullato la sanzione, ritenendo lo scostamento percentuale (1,32%) non significativo. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che per superare le presunzioni inventariali legali (d.P.R. 441/1997) non è sufficiente invocare una bassa percentuale di discrepanza. Il contribuente deve fornire una prova contraria specifica, come previsto dalla legge, e non può basarsi su massime di esperienza o su circolari amministrative, che non hanno forza di legge.
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