La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20239/2024, ha chiarito i limiti dell'obbligo del contraddittorio preventivo in materia fiscale. La Corte ha stabilito che, in caso di accertamento unico per tributi armonizzati (IVA) e non armonizzati (IRPEF, IRAP), l'obbligo di contraddittorio non si estende automaticamente a questi ultimi. Per i tributi non armonizzati, tale obbligo sussiste solo nei casi specificamente previsti dalla legge, come dopo verifiche fiscali in loco. Inoltre, il contribuente che lamenta la violazione di tale garanzia deve superare una specifica "prova di resistenza", dimostrando concretamente quali argomenti avrebbe potuto presentare per ottenere un risultato diverso, non essendo sufficiente un generico rinvio ai propri atti difensivi.
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