Una società in liquidazione, dopo un concordato fallimentare, chiede un rimborso IVA. L'Agenzia delle Entrate si oppone, eccependo la compensazione crediti fiscali con un vecchio debito IRES. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22153/2024, annulla la decisione dei giudici di merito. Stabilisce che l'eccezione di compensazione è ammissibile anche senza l'insinuazione del credito al passivo fallimentare e che, in caso di procedure concorsuali consecutive, la data di inizio dell'insolvenza retroagisce a quella della prima domanda di concordato. Il caso è stato rinviato per accertare la corretta data di insorgenza dei rispettivi crediti e debiti.
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