Un ex dirigente, dopo un licenziamento illegittimo, ha ricevuto un'indennità supplementare prevista dal CCNL di categoria. Sostenendo che si trattasse di un risarcimento per danno non patrimoniale e quindi esentasse, ha chiesto il rimborso delle imposte trattenute. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19302/2024, ha stabilito che l'indennità supplementare è tassabile. La Corte ha chiarito che tale somma ha natura reddituale, in quanto mira a risarcire la perdita del posto di lavoro e del relativo reddito (lucro cessante), e non un danno emergente di natura non reddituale. La sua fonte convenzionale e la sua quantificazione predeterminata ne confermano l'assoggettabilità a IRPEF.
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