La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18359/2024, ha stabilito che le prestazioni sanitarie svolte da un chiropratico beneficiano dell'esenzione IVA anche in assenza di un albo professionale e dei decreti attuativi. La Corte, allineandosi alla giurisprudenza europea, ha chiarito che l'esenzione non dipende dalla formale regolamentazione della professione, ma dalla natura della prestazione come cura alla persona e dalla comprovata qualifica professionale del prestatore. Di conseguenza, è stato accolto il ricorso di una società di chiropratica contro l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, affermando che il giudice di merito deve valutare la sussistenza di un adeguato livello di formazione e qualità del servizio per concedere l'esenzione IVA chiropratico.
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