La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26167/2024, chiarisce un principio fondamentale nel contenzioso tributario. A seguito di un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP emesso nei confronti di un consorzio accusato di frode fiscale, la controversia ha attraversato vari gradi di giudizio. La Corte ha stabilito che, anche se l'Agenzia Fiscale ha errato nel disconoscere integralmente i costi del contribuente, il giudice tributario non può limitarsi a un mero annullamento dell'avviso di accertamento. Invece, essendo il processo tributario un'impugnazione di merito, il giudice ha il dovere di rideterminare la pretesa tributaria, quantificando l'imposta dovuta tenendo conto anche delle componenti negative di reddito, eventualmente stimate in via induttiva.
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