Una società finanziaria, cessionaria di un credito d'imposta da una società fallita, si è vista negare il rimborso dall'Agenzia delle Entrate. La motivazione del diniego era l'esistenza di un controcredito erariale, derivante da un accertamento divenuto definitivo nei confronti della società cedente. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di diniego rimborso credito IVA, la motivazione dell'Agenzia può essere sintetica, a differenza degli atti impositivi. Inoltre, ha chiarito che l'amministrazione non ha l'obbligo di notificare al cessionario gli atti di accertamento emessi nei confronti del cedente, poiché il rapporto tributario principale rimane in capo a quest'ultimo.
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