La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25338/2024, ha stabilito che le garanzie fideiussorie collegate a finanziamenti a medio-lungo termine, già assoggettate a imposta sostitutiva, non devono pagare nuovamente l'imposta di registro qualora vengano menzionate (enunciate) in un successivo atto giudiziario. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, affermando il principio secondo cui un atto che ha già scontato un'imposizione fiscale completa, come quella prevista per l'imposta sostitutiva fideiussioni, non può essere tassato una seconda volta per il solo fatto della sua menzione in un altro documento.
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