La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7247/2024, ha rigettato il ricorso di un centro trasmissione dati (CTD) e di una società di scommesse estera, confermando la loro responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2011. La Corte ha stabilito che, a seguito della legge interpretativa del 2010, la soggettività passiva del tributo si estende a chiunque gestisca l'attività di scommesse in Italia, anche se per conto di operatori esteri privi di concessione. Viene inoltre chiarito che la notifica dell'atto in lingua italiana alla società estera non viola il diritto di difesa e che, per l'annualità 2011, non sussiste più l'incertezza normativa che avrebbe potuto giustificare l'esenzione dalle sanzioni.
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