La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20489/2024, ha stabilito che per la determinazione della rendita catastale impianti per gli anni antecedenti al 2016, devono essere inclusi tutti i componenti essenziali al ciclo produttivo, come pozzi geotermici, vapordotti e trasformatori. La Corte ha chiarito che la normativa del 2016, che esclude tali macchinari dalla stima, non ha efficacia retroattiva e si applica solo dal 1° gennaio 2016. La decisione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una società energetica, ribadendo un principio di valutazione onnicomprensivo per il passato.
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