Una società ha acquistato immobili da una procedura fallimentare, ritenendo di dover pagare l'imposta di registro in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha invece liquidato l'imposta in misura proporzionale. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha chiarito il principio di alternatività IVA/Registro, specificando che per le cessioni di fabbricati non strumentali esenti IVA (art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/72) l'imposta di registro è proporzionale, mentre è fissa solo per le cessioni di fabbricati strumentali (n. 8-ter). La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la precedente sentenza e rinviando la causa per un nuovo esame.
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