Un dipendente pubblico, cittadino italiano residente in Francia e impiegato presso un comune italiano, ha richiesto il rimborso dell'IRPEF versata in Italia, sostenendo che il suo reddito dovesse essere tassato solo in Francia. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25608/2024, ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo che, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, la remunerazione pagata da uno Stato per servizi resi a tale Stato è imponibile esclusivamente in quello Stato. La Corte ha chiarito che questa regola sulla tassazione del dipendente pubblico si applica a tutte le funzioni, non solo a quelle di natura autoritativa.
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