Un cittadino straniero, condannato per inottemperanza al decreto di espulsione, ha presentato ricorso sostenendo che il suo successivo matrimonio con una cittadina italiana costituisse un valido motivo di giustificazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il matrimonio, avvenuto molto tempo dopo la commissione del reato, non può sanare retroattivamente la condotta illecita già perfezionata. La Corte ha chiarito che il reato è di natura permanente e si consuma con la mancata partenza entro i termini, mentre il matrimonio successivo incide solo sulla futura eseguibilità del provvedimento di espulsione, ma non elimina il reato già commesso.
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