Un automobilista, condannato per il reato di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che si limitavano a chiedere una nuova valutazione dei fatti. Questa decisione sull'inammissibilità del ricorso in Cassazione ha precluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, sebbene i termini fossero maturati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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