La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di due amministratori condannati per bancarotta documentale. La Corte ha annullato la condanna per l'amministratore 'prestanome', ritenendo non sufficientemente provato il dolo specifico, ovvero l'intenzione di pregiudicare i creditori. La sentenza sottolinea che la sola accettazione della carica e la negligenza nella tenuta contabile non bastano per integrare il reato, distinguendo nettamente la posizione dell'amministratore fittizio da quella dei gestori di fatto. Il ricorso del secondo amministratore, coinvolto attivamente nella gestione, è stato invece dichiarato inammissibile.
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