La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso riguardante una richiesta di rescissione del giudicato. Il ricorrente, condannato in contumacia, mirava a invalidare la sentenza definitiva sostenendo di non essere stato a conoscenza del procedimento. La Corte ha ribadito l'inammissibilità, specificando che tale rimedio è destinato ai processi svoltisi in assenza e non a quelli regolati dal precedente regime della contumacia, soprattutto quando l'imputato, sebbene latitante, era rappresentato da un legale di fiducia.
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