La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23945/2024, ha stabilito un principio fondamentale riguardo al controllo sulla corrispondenza del detenuto, in particolare per chi è sottoposto al regime speciale del 41-bis. La Corte ha rigettato il ricorso di un Procuratore Generale che sosteneva la legittimità del trattenimento di una cartolina anonima indirizzata a un detenuto. Secondo i giudici, la sola assenza del mittente non è una ragione sufficiente per bloccare la corrispondenza. È necessario che l'autorità giudiziaria compia una valutazione sostanziale del contenuto della missiva per accertare un effettivo pericolo per l'ordine e la sicurezza. Nel caso specifico, il contenuto della cartolina era innocuo, legato a una protesta pacifica, e quindi il suo trattenimento è stato ritenuto illegittimo.
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