Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione e l'illegittimità della dichiarazione di fallimento nei suoi confronti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: il giudice penale non ha il potere di riesaminare o contestare la validità della sentenza di fallimento, che costituisce il presupposto del reato. La Corte ha inoltre respinto le altre censure come generiche o relative al merito, non sindacabili in sede di legittimità.
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