La Corte di Cassazione dichiara un ricorso in Cassazione inammissibile, poiché basato su motivi non proposti nel precedente grado di giudizio e su doglianze relative ai fatti, non ammesse in sede di legittimità. Il ricorrente, condannato per la violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002, aveva contestato la dosimetria della pena e l'accertamento dell'elemento psicologico. La Corte ha ribadito che non è possibile introdurre nuove questioni in Cassazione e che il suo ruolo non è quello di rivalutare i fatti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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