La Corte di Cassazione ha stabilito che il periodo trascorso in regime di obbligo di dimora, anche se con divieto di uscita notturna, non può essere detratto dalla pena detentiva da scontare. Il ricorso di un imputato è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, l'obbligo di dimora è fungibile solo se le sue modalità sono così restrittive da renderlo assimilabile agli arresti domiciliari, circostanza non verificatasi nel caso di specie dove era stato imposto solo un ordinario coprifuoco.
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