La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un gestore di impianti sciistici, condannato per le lesioni subite da una sciatrice su una pista non ancora aperta al pubblico. La sciatrice si era infortunata scontrandosi con un palo non protetto. L'imputato ha sostenuto che la condotta imprudente della vittima, che aveva sciato su una pista chiusa, interrompesse il nesso causale. La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, non per il merito della questione sulla responsabilità del gestore impianti sciistici, ma per ragioni procedurali. Ha evidenziato che le sentenze del Giudice di Pace, appellate in tribunale, non possono essere impugnate in Cassazione per vizi di motivazione, ma solo per specifiche violazioni di legge.
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