La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza emessa a seguito di un **concordato in appello**. L'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello per concordare la pena, ma ha poi impugnato la decisione lamentando il mancato proscioglimento. La Corte ha ribadito che, accettando il concordato, si rinuncia a contestare questioni di merito, limitando il ricorso a vizi specifici dell'accordo stesso.
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