La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34988/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di due ricorsi a causa della mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di appello. La Corte ha ribadito che, secondo l'art. 581 c.p.p., tale adempimento è un requisito formale non sanabile a posteriori, posto a garanzia della consapevole partecipazione dell'imputato al processo e della ragionevole durata dello stesso. Di conseguenza, è stata confermata l'inammissibilità dell'appello penale.
Continua »