La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L'imputato contestava la quantificazione della pena per i reati di resistenza e lesioni, ritenendola illegale. La Corte ha stabilito che la determinazione della pena nel patteggiamento è frutto di un accordo tra le parti e non può essere messa in discussione per motivi di merito, ma solo per palese illegalità, assente nel caso di specie. Questo principio rafforza la natura definitiva del rito alternativo e chiarisce i limiti dell'impugnazione, confermando l'inammissibilità del ricorso sul patteggiamento basato su tali motivi.
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