Un soggetto condannato per riciclaggio ha impugnato la confisca di 700.000 euro, sostenendo che dovesse limitarsi al suo profitto personale (2%). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34666/2024, ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sulla confisca riciclaggio: l'oggetto della misura ablativa è l'intera somma di denaro illecitamente movimentata, in quanto considerata 'prodotto' del reato, e non solo la commissione percepita dal riciclatore. La Corte ha aderito all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che identifica il profitto del riciclaggio con la totalità del capitale 'ripulito'.
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