Un imprenditore, condannato in appello per vari reati di bancarotta, ricorre in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che il diniego delle attenuanti può essere legittimamente fondato anche su un solo elemento negativo, come la condotta dell'imputato e la mancata restituzione delle somme sottratte. L'esistenza di un mero accordo transattivo, senza prova del pagamento, non è sufficiente a dimostrare il risarcimento del danno.
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