Un soggetto viene condannato per ricettazione di un assegno, sottratto al legittimo destinatario, alterato e successivamente incassato sul proprio conto corrente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna. L'ordinanza chiarisce che il reato presupposto è il furto del titolo, non la falsificazione, e che il termine di prescrizione non era maturato, essendo stato interrotto dalla lettura del dispositivo della sentenza d'appello. La prova della colpevolezza è stata ritenuta palese data l'intestazione e l'incasso del titolo da parte dell'imputato.
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