Un soggetto, condannato in via definitiva per truffa, associazione per delinquere e bancarotta, chiedeva la revisione della sentenza basandosi su una successiva assoluzione dal reato fiscale relativo agli stessi proventi illeciti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che il presupposto per la revisione per contrasto tra giudicati è un'incompatibilità oggettiva e inconciliabile tra i fatti storici accertati nelle due sentenze, non una mera differenza di valutazione giuridica. In questo caso, l'assoluzione per il reato fiscale era dovuta alla mancata prova che il denaro fosse rimasto nella piena disponibilità dell'imputato come reddito personale, un fatto che non nega né contraddice la distrazione illecita dello stesso denaro, elemento costitutivo dei reati per cui era stato condannato.
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