La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un'imputata, condannata per aver falsamente dichiarato un reddito inferiore al reale. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso non riguardavano violazioni di legge, ma contestazioni sulla valutazione dei fatti, non ammissibili nel giudizio di legittimità. In particolare, è stata confermata la corretta motivazione dei giudici di merito sulla sussistenza dell'intenzionalità (dolo) e sul diniego delle attenuanti generiche a causa di un precedente penale. L'inammissibilità del ricorso cassazione ha comportato la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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