La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. L'imputato, pur avendo concordato la pena, lamentava la mancata assoluzione. La Corte ribadisce che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per vizi specifici (es. volontà, qualificazione giuridica), escludendo questioni sulla valutazione della responsabilità o sulla prova. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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