La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 43258/2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall'imputato senza l'assistenza di un avvocato abilitato, è inammissibile. La Corte ha applicato la normativa introdotta con la Legge n. 103/2017, che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro.
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