La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20372/2024, ha confermato la decisione di inammissibilità appello per la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. introdotto dalla Riforma Cartabia. La Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, specificando che la norma non limita il diritto di difesa dell'imputato, ma regola le modalità di esercizio del potere del difensore, assicurando che l'impugnazione derivi da una scelta consapevole e personale dell'assistito.
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