La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.). L'ordinanza sottolinea come i motivi del ricorso fossero generici, ripetitivi e manifestamente infondati. Viene ribadito che per il reato di evasione è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di essere sottoposti a una misura restrittiva e la volontà di violarla. La Corte ha ritenuto corrette le valutazioni dei giudici di merito riguardo alla mancata concessione di attenuanti e alla gestione della recidiva, rendendo il ricorso inammissibile.
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