La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea che l'impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge, come vizi della volontà, errata qualificazione giuridica o illegalità della pena. In questo caso, i motivi addotti non rientravano in tale elenco, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la rigida disciplina sull'inammissibilità ricorso patteggiamento.
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