Un individuo, condannato per furto continuato di energia elettrica, ha richiesto l'applicazione del 'vincolo della continuazione' con una precedente condanna per spaccio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la vicinanza spaziale e temporale dei reati non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso, requisito essenziale per il riconoscimento del vincolo della continuazione. È stata inoltre negata l'attenuante per la speciale tenuità del danno, data la natura prolungata del furto.
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