Un imputato, condannato per diffamazione tramite patteggiamento, ha impugnato la condanna al pagamento delle spese legali della parte civile, sostenendo l'invalidità dell'atto di costituzione. Secondo il ricorrente, l'atto era troppo generico e non rispettava i nuovi e più stringenti requisiti introdotti dalla Riforma Cartabia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l'atto di costituzione parte civile era valido. La Corte ha spiegato che, per soddisfare i nuovi requisiti, è sufficiente che l'atto specifichi la condotta lesiva e la sua idoneità a causare un danno (causa petendi), e individui la natura dei pregiudizi risarcibili (petitum), senza necessità di una completa equiparazione all'atto di citazione civile.
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