La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo un'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) per reati di droga, chiedeva il proscioglimento. La Suprema Corte ha ribadito che l'appello patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non figura una rivalutazione nel merito finalizzata all'assoluzione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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