La Corte di Cassazione, con ordinanza 26001/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso basato sul deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore Generale nel giudizio d'appello. La Corte ha stabilito che tale ritardo procedurale, nel contesto del rito cartolare emergenziale, non costituisce causa di nullità, ma esime solamente il giudice dall'obbligo di esaminare tali conclusioni, confermando la condanna della ricorrente.
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