La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, respingendo le doglianze dell'imputato. I motivi, relativi alla recidiva, alla prescrizione e alla valutazione delle prove, sono stati giudicati manifestamente infondati, generici e preclusi. La decisione sottolinea come la genericità e l'infondatezza delle censure portino al rigetto in sede di legittimità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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