La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione si fonda sul fatto che il motivo di appello, relativo alla recidiva, era meramente riproduttivo di censure già esaminate e generico, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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