La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i ristretti limiti di ammissibilità del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Il caso riguardava un imputato che, dopo aver concordato la pena in secondo grado, ha presentato un ricorso 599-bis. La Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile, specificando che l'impugnazione è possibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o per una pronuncia difforme dall'accordo, e non per contestare la valutazione dei fatti o la determinazione della pena, se legale.
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