Un condannato con numerosi precedenti penali si è visto negare la misura alternativa dell'affidamento in prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, chiarendo importanti principi. In primo luogo, ha stabilito che la competenza a decidere sulla misura alternativa, in caso di sospensione dell'esecuzione, spetta al Tribunale di Sorveglianza del luogo dove ha sede l'ufficio del P.M. che ha emesso l'ordine, e non a quello di residenza del condannato. Inoltre, ha escluso l'incompatibilità del giudice che, dopo aver deciso in via provvisoria, partecipa al collegio che valuta l'opposizione. Infine, ha ritenuto che un mero errore materiale nell'ordinanza non ne pregiudica la validità se non intacca la logica della motivazione, basata sulla pericolosità sociale del soggetto.
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