La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43419/2024, ha rigettato il ricorso di un imputato per rapina che lamentava la mancata applicazione della nuova attenuante del fatto di lieve entità, introdotta dalla Corte Costituzionale. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene la nuova norma fosse applicabile, l'imputato avrebbe dovuto richiederne l'applicazione durante il giudizio di rinvio in appello. Non avendolo fatto, gli è precluso sollevare la questione per la prima volta in Cassazione, poiché il mancato esercizio del potere officioso del giudice non costituisce un vizio di motivazione.
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