Un indagato, sottoposto a misura cautelare per reati legati agli stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione contestando l'utilizzabilità di chat criptate e l'aggravante della transnazionalità. Nelle more del giudizio, due decisioni separate (una delle Sezioni Unite e una del G.u.p.) hanno risolto le questioni a suo favore. Di conseguenza, ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo che, non essendo tale carenza imputabile al ricorrente, non vi è condanna al pagamento delle spese processuali.
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