La Corte di Cassazione dichiara inammissibili due ricorsi. Il primo, relativo alla quantificazione della pena, viene rigettato poiché la decisione del giudice di merito era sufficientemente motivata e non manifestamente illogica, rientrando nella sua piena discrezionalità. Il secondo ricorso, che lamentava la mancata sospensione del processo e la non ammissione di una prova, è stato giudicato inammissibile per la genericità dei motivi, che si limitavano a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità. La decisione sottolinea i rigorosi requisiti di specificità per un ricorso inammissibile e i confini del controllo della Suprema Corte.
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