La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso basato sulla presunta remissione tacita di querela. L'imputato sosteneva che l'assenza in aula della persona offesa, citata come testimone, dovesse essere interpretata come una volontà di ritirare la querela. La Corte ha confermato la decisione di merito, specificando che, essendo la persona offesa irreperibile e quindi impossibile da citare, la sua assenza non poteva essere considerata un atto volontario e, di conseguenza, non poteva integrare una remissione tacita.
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