La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per reati di contraffazione. La difesa sosteneva la tesi del cosiddetto 'falso grossolano', ovvero una contraffazione così palese da non poter ingannare nessuno. La Corte ha ribadito il suo orientamento costante: nei reati contro la fede pubblica come la contraffazione, l'irrilevanza del falso grossolano è un principio consolidato, poiché la norma tutela la fiducia collettiva nei marchi, a prescindere dall'effettivo inganno del singolo acquirente. Il ricorso è stato inoltre giudicato inammissibile perché meramente ripetitivo dei motivi già respinti in appello.
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