Un imputato, accusato di aver falsamente attestato di aver svolto un periodo di messa alla prova presso un ente comunale, viene assolto in primo grado. La Corte d'Appello ribalta la decisione e lo condanna, basandosi sull'interpretazione dei dati cellulari che lo localizzavano altrove. La Corte di Cassazione annulla con rinvio la condanna, stabilendo che i dati cellulari, senza un'adeguata prova tecnica che ne chiarisca la portata e l'affidabilità, costituiscono una mera congettura e non sono sufficienti a fondare una condanna, specialmente in riforma di una precedente assoluzione.
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