La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21123/2024, ha stabilito che il 'conio' usato per produrre monete, anche quelle non più aventi corso legale ma con valore di investimento, rientra nella nozione di 'sigillo' ai sensi dell'art. 468 c.p. La Corte ha rigettato il ricorso di un imputato, accusato di ricettazione di monete false, confermando che la funzione del conio di garantire l'origine e la qualità del metallo prezioso integra la fattispecie di contraffazione di sigillo pubblico. La decisione si fonda sull'ampia interpretazione del termine 'sigillo', inteso come qualsiasi segno che manifesta una volontà pubblica di garanzia. Pertanto, la contraffazione del conio costituisce un valido reato presupposto per la ricettazione.
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