La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 43536/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. L'analisi si concentra su tre motivi di ricorso: la presunta omessa motivazione sulla prescrizione, la sussistenza del dolo e il bilanciamento delle circostanze. La Corte ha chiarito che l'ipotesi di speciale tenuità nel reato di ricettazione è una circostanza attenuante e non un'autonoma figura di reato, quindi non incide sul calcolo della prescrizione. Gli altri motivi sono stati respinti perché meramente ripetitivi di questioni di merito già decise e non ammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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