La Corte di Cassazione ha stabilito che una domanda di ammissione al passivo per un credito contestato, una volta respinta con provvedimento definitivo, non può essere riproposta. Il caso riguardava una società subappaltatrice il cui credito verso un consorzio, sottoposto a confisca, era stato parzialmente rigettato perché non esigibile. Invece di impugnare, la società ha atteso l'esito di una causa civile e poi ha ripresentato la stessa domanda, qualificandola come 'tardiva'. La Corte ha chiarito che, sebbene il termine per le domande tardive decorra dalla data di esecutività dello stato passivo, la richiesta era inammissibile perché coperta da giudicato, trattandosi della medesima domanda già decisa.
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