La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per concorso in traffico illecito di rifiuti. L'imputato, gestore di fatto di un fondo agricolo trasformato in discarica abusiva, sosteneva la mancanza del dolo specifico, ovvero il fine di trarre un profitto ingiusto. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel concorso di persone, non è necessario che ogni concorrente persegua personalmente un profitto, essendo sufficiente la consapevolezza che altri correi agiscano con tale finalità. La Corte ha ritenuto che la prova di tale consapevolezza fosse stata logicamente desunta dai giudici di merito da elementi fattuali, come la concessione del terreno in comodato gratuito a chi smaltiva i rifiuti e la presenza attiva dell'imputato durante le operazioni di scarico.
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