La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una richiesta di revoca confisca di prevenzione presentata da un soggetto, assolto da un'accusa di bancarotta, e dai suoi familiari, terzi intestatari dei beni. La Corte ha rigettato i ricorsi dei terzi, ribadendo che la loro legittimazione è limitata a dimostrare la titolarità effettiva dei beni e non possono contestare la pericolosità sociale del proposto. Anche il ricorso del proposto è stato dichiarato inammissibile, poiché l'assoluzione non era sufficiente a far cadere la valutazione di pericolosità basata anche su altri precedenti.
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