La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25953/2024, ha annullato un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, stabilendo un principio chiave per il calcolo dello spazio minimo vitale in carcere. La Corte ha chiarito che l'area sottostante ai mobili pensili (appesi al muro) non può essere automaticamente inclusa nello spazio disponibile per il detenuto. È necessario verificare caso per caso se tale area sia effettivamente e comodamente fruibile per il movimento. Se l'arredo, per la sua altezza o conformazione, impedisce il libero passaggio, lo spazio sottostante deve essere detratto dal totale, al pari degli arredi fissi a terra. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione.
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