La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per tentato furto. La decisione si fonda su un vizio procedurale: il difensore dell'imputato, giudicato in assenza, non ha depositato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza d'appello, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Questo requisito è fondamentale per garantire la consapevolezza dell'assente e la legittimità dell'impugnazione.
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