La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di sostituire delle quote societarie, sottoposte a sequestro preventivo, con una somma di denaro. Il Tribunale del Riesame aveva erroneamente basato la sua decisione sull'inosservanza delle norme civilistiche relative all'offerta reale (art. 1209 c.c.). La Suprema Corte ha stabilito che tali norme, relative all'adempimento delle obbligazioni, non sono applicabili al sequestro penale, che segue una logica pubblicistica. Il caso è stato rinviato al Tribunale affinché valuti nel merito la possibilità di sostituire il bene sequestrato.
Continua »