La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34004/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione personale presentato direttamente da un imputato avverso una sentenza del Tribunale di Torino. La decisione ribadisce che, a seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103/2017, l'atto di impugnazione in Cassazione deve essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto all'albo speciale, pena l'inammissibilità. La Corte ha inoltre giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale, affermando che la rappresentanza tecnica è una scelta ragionevole del legislatore data l'alta specializzazione del giudizio di legittimità.
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