La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29779/2024, ha dichiarato un ricorso patteggiamento inammissibile. Il motivo di ricorso, basato su un presunto vizio di motivazione riguardo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento, non rientra tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per le sentenze di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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