La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo i limiti tassativi per l'impugnazione delle sentenze di applicazione pena su richiesta. Il ricorso, che contestava la mancata concessione di attenuanti generiche e la pena concordata, non rientrava nei motivi previsti dall'art. 448, co. 2-bis c.p.p., quali l'espressione della volontà, la qualificazione giuridica o l'illegalità della pena. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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