La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24556/2024, chiarisce la ripartizione delle spese di amministrazione giudiziaria in caso di revoca del sequestro. Viene stabilito che i costi per i professionisti e per l'amministratore, quando le loro attività sono funzionali alla gestione ordinaria e alla produttività dell'azienda, gravano sulla società stessa e non sull'Erario. La decisione si fonda sulla distinzione cruciale tra 'coadiutori', che assistono l'ufficio pubblico, e 'collaboratori', che operano per il bene dell'impresa.
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