La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43680/2024, ha confermato l'inammissibilità di un appello penale a causa di un difetto formale relativo all'elezione di domicilio. Richiamando un recente intervento delle Sezioni Unite, la Corte ha stabilito che, per le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, non è sufficiente una semplice menzione del domicilio eletto nell'atto di appello. È invece necessario un richiamo espresso e specifico al precedente atto di elezione e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. La decisione sottolinea il rigore formale richiesto dalla legge, anche se successivamente abrogata.
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