La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 43250/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza emessa a seguito di un 'concordato in appello'. La Suprema Corte ha ribadito che, accettando l'accordo sulla pena, l'imputato rinuncia a sollevare gran parte delle questioni, anche quelle rilevabili d'ufficio. Il ricorso in Cassazione è consentito solo per vizi specifici legati alla formazione dell'accordo stesso e non per contestare nel merito la decisione o la pena concordata, a meno che non sia illegale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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