Un individuo, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ha impugnato la sentenza sostenendo l'invalidità della notifica dell'atto di citazione a giudizio. A seguito della rinuncia del difensore di fiducia, la notifica all'imputato era stata effettuata presso il nuovo difensore d'ufficio, senza però che vi fosse prova di un contatto tra i due o dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'accusato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando le sentenze di primo e secondo grado e rinviando gli atti al Tribunale. La Corte ha stabilito che la mera regolarità formale della notifica non è sufficiente a fondare una declaratoria di assenza, essendo necessario accertare che l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento o si sia volontariamente sottratto ad essa.
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