La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17344/2024, ha stabilito che per valutare l'irrisorietà della pretesa ai fini del risarcimento per eccessiva durata del processo (Legge Pinto), non basta considerare il valore oggettivo del credito, ma è necessario rapportarlo anche alle condizioni economiche del richiedente. Nel caso di specie, una società con un patrimonio miliardario si è vista negare un indennizzo di circa 3.000 euro, poiché tale somma è stata ritenuta insignificante rispetto alla sua solidità finanziaria, facendo così venir meno la presunzione di un danno effettivo.
Continua »