Una società immobiliare in liquidazione ha ricorso in Cassazione contro la condanna al risarcimento del danno ambientale per la costruzione di un vasto complesso edilizio su un'area demaniale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 20818/2024, ha rigettato il ricorso, stabilendo principi cruciali sul risarcimento danno ambientale. Anche se l'amministrazione rinuncia alla richiesta di ripristino dei luoghi, la quantificazione del danno deve seguire le specifiche norme del Codice dell'Ambiente, che privilegiano le misure di riparazione (primaria, complementare, compensativa) rispetto al mero risarcimento monetario. I costi del ripristino, pertanto, rimangono un parametro fondamentale per la liquidazione del danno, data la natura indisponibile del bene giuridico protetto.
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