La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14462/2024, ha rigettato il ricorso di una società di gestione ambientale contro un ente governativo. La società si opponeva a un'ingiunzione di pagamento, eccependo in compensazione dei controcrediti vantati verso soggetti terzi. La Corte ha confermato le decisioni di merito, stabilendo che la contestazione della titolarità passiva del debito da parte dell'ente non costituisce un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio. La società ricorrente non è riuscita a provare che l'ente fosse subentrato nei debiti dei soggetti terzi, rendendo impossibile la compensazione.
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