La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21336/2024, ha confermato che la proposta di concordato preventivo liquidatorio deve garantire inderogabilmente il pagamento di almeno il 20% ai creditori chirografari. La Corte ha rigettato il ricorso di un consorzio la cui proposta, offrendo solo il 14%, era stata dichiarata inammissibile, portando alla dichiarazione di fallimento. È stato chiarito che la soglia minima concordato è un presupposto di ammissibilità della domanda, che non può essere sanato da successive argomentazioni, come la presunta prescrizione di alcuni debiti. La decisione ribadisce la rigidità di tale requisito a tutela dei creditori.
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