Un lavoratore, il cui licenziamento è stato dichiarato inefficace, ha agito in giudizio contro il suo ex datore di lavoro, una cooperativa subentrante e il consorzio appaltante, sostenendo una situazione di codatorialità o un trasferimento d'azienda. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta contro le altre società per insufficienza di prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, affermando che la valutazione dei fatti e delle prove, inclusa l'esistenza di un unico centro di imputazione datoriale, è di competenza esclusiva dei giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, soprattutto in presenza di una "doppia conforme".
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