Un gruppo di società edili ha impugnato una sentenza di primo grado oltre il termine di 30 giorni, sostenendo che la notifica telematica della sentenza via PEC fosse nulla. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che, nel contesto normativo dell'epoca (un periodo di transizione verso il processo telematico), la prova della notifica poteva essere fornita anche tramite una scansione PDF del messaggio PEC, purché corredata da attestazione di conformità. Secondo la Corte, eventuali vizi formali, come l'omissione del codice fiscale, sono semplici irregolarità se la notifica ha raggiunto il suo scopo di informare il destinatario, sanando così ogni nullità.
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