In una lunga controversia relativa a un contratto di logistica, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che liquidava il danno da lucro cessante in via equitativa. A seguito dell'inadempimento della società committente, che aveva azzerato le commesse, la società appaltatrice chiedeva il risarcimento. Data la difficoltà di provare l'esatto utile netto perso, i giudici hanno ritenuto legittimo applicare per analogia il criterio del 10% del corrispettivo non percepito, mutuato dalla disciplina degli appalti pubblici, rigettando il ricorso della società di logistica.
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