Un lavoratore ha citato in giudizio la sua ex datrice di lavoro per ottenere il pagamento di differenze retributive. Dopo una condanna in primo grado, la Corte d'Appello ha ridotto l'importo dovuto, accogliendo le contestazioni della datrice di lavoro sui calcoli. Il lavoratore ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che la contestazione dei conteggi fosse un'eccezione nuova e quindi inammissibile in appello. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che la contestazione dei conteggi costituisce una mera difesa, ammissibile anche in appello, e che il principio di non contestazione si applica ai fatti storici e non all'interpretazione normativa o ai calcoli matematici che ne derivano.
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