Un datore di lavoro, condannato a pagare differenze retributive, ha impugnato la sentenza sostenendo la nullità della notifica dell'atto introduttivo, avvenuta a un indirizzo a suo dire errato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La validità della notifica è stata confermata sulla base dell'indirizzo risultante sia dalla visura camerale sia, in modo determinante, dal contratto di assunzione sottoscritto dallo stesso datore di lavoro. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove sull'effettivo domicilio è una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
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