La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 16194/2024, ha stabilito che per superare l'eccezione di prescrizione in un'azione di ripetizione di indebito contro una banca, il cliente deve provare non solo l'esistenza di un'apertura di credito, ma anche il suo esatto ammontare. In assenza di tale prova, i versamenti su un conto scoperto sono considerati solutori e la prescrizione decorre da ogni singola operazione, non dalla chiusura del conto. La mancanza dell'indicazione dell'importo del fido rende il contratto nullo per indeterminatezza.
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