La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14265/2024, ha stabilito che le somme dovute al lavoratore a seguito di una cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima hanno natura di obbligazione retributiva e non risarcitoria. La Corte ha chiarito che una precedente sentenza tra le stesse parti, che qualificava diversamente le somme per periodi anteriori, non costituisce un giudicato esterno sulla qualificazione giuridica della pretesa per periodi successivi. Di conseguenza, il datore di lavoro cedente è tenuto a corrispondere le retribuzioni anche se non ha ricevuto la prestazione lavorativa, purché questa sia stata offerta dal dipendente.
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