Un dipendente pubblico ha citato in giudizio il suo datore di lavoro, un ente regionale, per il mancato versamento di contributi previdenziali relativi a un periodo di aspettativa. I tribunali di merito avevano negato la propria giurisdizione, indicando la competenza della Corte dei Conti. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la giurisdizione spetta al giudice ordinario del lavoro, poiché la controversia riguarda primariamente l'obbligo contributivo del datore di lavoro, che nasce direttamente dal rapporto di impiego, e non il diritto alla pensione in sé.
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