La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22233/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di appalto fittizio. Se un contratto di appalto di servizi maschera una somministrazione illecita di manodopera, l'azienda utilizzatrice è considerata l'effettivo datore di lavoro. Di conseguenza, essa è tenuta a versare le ritenute fiscali per i lavoratori, indipendentemente da un'azione legale da parte di questi ultimi. Inoltre, i costi fatturati e l'IVA relativa a tale contratto non sono deducibili né detraibili, poiché l'operazione è considerata inesistente.
Continua »