Un gruppo di lavoratori, licenziati dopo il fallimento del loro datore di lavoro, ha citato in giudizio una società aeroportuale e un ente regionale. La società aveva promesso, tramite un accordo, di favorire la loro ricollocazione professionale (promessa del fatto del terzo). Una precedente sentenza aveva già concesso ai lavoratori un indennizzo ai sensi dell'art. 1381 c.c., stabilendo che la società aveva agito diligentemente ma la ricollocazione era fallita per cause esterne. In questa nuova causa, i lavoratori chiedevano un risarcimento del danno per inadempimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che l'indennizzo e il risarcimento del danno sono rimedi alternativi e non cumulabili. Essendo già stata accertata l'assenza di colpa della società (giudicato), non era possibile avanzare una nuova pretesa basata sulla colpa. Anche le richieste verso l'ente regionale sono state respinte per carenza di prova.
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