La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13497/2024, ha confermato la nullità di un precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo. La Corte ha stabilito che tale omissione costituisce un vizio sostanziale che lede il diritto di difesa del debitore, impedendogli di adempiere spontaneamente. L'opposizione del debitore, in questo caso, non sana il difetto ma, al contrario, evidenzia il pregiudizio subito. Viene quindi rigettato il ricorso del creditore, che non ha fornito prova della preventiva notifica del titolo.
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