La Corte di Cassazione ha esaminato un caso complesso relativo a un contratto per la fornitura di aerogeneratori, risolto per impossibilità di esecuzione. La controversia verteva sulla contraddizione tra un lodo arbitrale non definitivo e uno definitivo. La Corte ha stabilito che i principi di diritto accertati nel lodo non definitivo, e non impugnati, assumono valore di giudicato interno, vincolando le fasi successive del procedimento, inclusa la decisione del giudice dell'impugnazione. Nello specifico, il diritto al rimborso spese basato su affidamento, qualificato come tale nel lodo non definitivo, non poteva essere successivamente riclassificato come risarcimento del danno (escluso dalle parti) dalla Corte d'Appello.
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