Un venditore, dopo aver rilasciato una quietanza di pagamento a saldo in un atto notarile per la cessione di un'azienda, ha citato in giudizio l'acquirente per ottenere il pagamento di somme residue. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13258/2024, ha rigettato il ricorso del venditore, confermando che la quietanza ha valore di confessione stragiudiziale. La Corte ha chiarito che, sebbene tale confessione possa essere superata da una confessione giudiziale di segno opposto da parte del debitore, la valutazione del materiale probatorio nel suo complesso spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se priva di vizi logici.
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