Una società di ristorazione, conduttrice di un immobile, ometteva di pagare il primo canone di locazione. Sostenendo che il contratto si fosse risolto automaticamente per la presenza di un termine essenziale, si opponeva al decreto ingiuntivo per i canoni successivi. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8038/2024, ha chiarito che la clausola che prevede la risoluzione immediata in caso di mancato pagamento va interpretata come una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e non come un termine essenziale (art. 1457 c.c.). Di conseguenza, la risoluzione non è automatica ma richiede una dichiarazione della parte adempiente, che in questo caso non era avvenuta. La Corte ha quindi rigettato le pretese della società conduttrice, confermando il suo obbligo di pagamento.
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