Una società di consulenza finanziaria ha citato in giudizio un'azienda concorrente, fondata da suoi ex collaboratori, per concorrenza sleale e sviamento di clientela. Il Tribunale ha riconosciuto la verosimiglianza del diritto (*fumus boni iuris*), evidenziando la correlazione temporale e la massiccia perdita di clienti. Tuttavia, ha respinto il ricorso d'urgenza per difetto del *periculum in mora*, a causa del ritardo di quasi un anno nella presentazione del ricorso e della solida salute finanziaria della società ricorrente, che escludeva un danno imminente e irreparabile. Il danno è stato qualificato come puramente patrimoniale e quindi risarcibile.
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