La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9418/2024, chiarisce la natura giuridica delle polizze unit linked. Il caso riguardava una polizza che, al decesso dell'assicurato, garantiva la restituzione del capitale versato o del maggior valore delle quote, con un incremento. La Corte ha stabilito che tale garanzia trasferisce il rischio demografico all'assicuratore, qualificando il contratto come assicurativo e non come prodotto finanziario. Di conseguenza, non si applicano le norme sull'intermediazione finanziaria, come l'obbligo del contratto quadro.
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