La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9131/2024, ha chiarito che i lavoratori di un'azienda fallita, legittimamente licenziati a seguito della cessazione totale dell'attività, non possono rivendicare la continuazione del rapporto di lavoro con la società che successivamente ne gestisce i beni. Se il licenziamento precede la presunta cessione d'azienda e si fonda su un giustificato motivo oggettivo, come il diniego dell'esercizio provvisorio, viene a mancare il presupposto per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., ovvero un rapporto di lavoro in essere da trasferire.
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