La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17958/2024, ha annullato una decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di una clausola rischio cambio in un contratto di leasing. La Suprema Corte ha stabilito che la valutazione della 'meritevolezza' di una clausola atipica, ai sensi dell'art. 1322 c.c., non deve basarsi su un'analisi astratta della sua convenienza economica o del suo squilibrio, ma deve indagare lo scopo pratico (causa concreta) perseguito dalle parti, verificando che non sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento come solidarietà e parità. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione basata su questi principi.
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