Un lavoratore del settore alimentare ha richiesto un inquadramento superiore, dal 4° al 3° livello, sostenendo di svolgere mansioni complesse e autonome. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi principali: primo, il ricorrente non ha depositato il testo integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), un adempimento necessario per permettere alla Corte di interpretarne correttamente le clausole. Secondo, nel merito, le mansioni descritte, pur richiedendo esperienza e autonomia, rientravano pienamente nella declaratoria del 4° livello già attribuito, che prevede esplicitamente attività di manutenzione, anche su macchinari complessi.
Continua »