Un’imprenditrice individuale, dichiarata fallita, ha contestato la decisione sostenendo di non rientrare nei limiti dimensionali previsti dalla legge. A sostegno della sua tesi, ha prodotto unicamente le proprie dichiarazioni fiscali. La Corte di Cassazione, confermando le sentenze precedenti, ha ribadito un principio fondamentale: l’onere della prova nel fallimento, per dimostrare la non fallibilità, grava interamente sul debitore. Documenti di formazione unilaterale, come le dichiarazioni dei redditi, se non supportati da altre scritture contabili o prove verificabili, sono ritenuti inidonei a tale scopo. Di conseguenza, il ricorso dell’imprenditrice è stato dichiarato inammissibile.
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