Un proprietario, impossibilitato a edificare su un terreno privo di accesso (fondo intercluso), ha ottenuto in tribunale la costituzione di una servitù di passaggio coattiva su un'area cortiliva di un condominio. Quest'ultimo ha impugnato la decisione fino in Cassazione, sostenendo l'esistenza di percorsi alternativi e l'inadeguatezza dell'indennità. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la servitù può gravare anche su cortili se non esistono alternative praticabili. La scelta del percorso spetta al giudice di merito, che deve bilanciare le esigenze del fondo intercluso con il minor aggravio possibile per il fondo servente. L'indennità, inoltre, è stata ritenuta correttamente calcolata, non essendo stati provati ulteriori danni dal condominio.
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