La Corte di Appello di Ancona ha respinto una richiesta di indennizzo per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare (oltre 10 anni). Sebbene la durata fosse irragionevole, la Corte ha negato il risarcimento a causa dell'irrisorietà della pretesa della società creditrice, un credito chirografario di soli 676,32 euro. La decisione si fonda sul principio 'de minimis non curat praetor', stabilendo che un pregiudizio, per essere indennizzabile, deve superare una soglia minima di gravità, che in questo caso non è stata raggiunta.
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