Una società di trasporti ha citato in giudizio un suo importante cliente per risarcimento danni, a seguito dello spostamento unilaterale di un centro di distribuzione che ha aumentato i costi operativi. Il contratto originale prevedeva che ogni modifica dovesse avvenire in forma scritta. La Corte di Cassazione, confermando le sentenze precedenti, ha respinto il ricorso. La Corte ha stabilito che, proseguendo l'attività per due anni senza interrompere il servizio, la società di trasporti ha di fatto accettato la modifica contrattuale tacita, rinunciando implicitamente alla clausola della forma scritta e, di conseguenza, al diritto di chiedere un risarcimento per i maggiori costi.
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