La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14058/2024, ha chiarito un punto cruciale sulla competenza territoriale nel procedimento per decreto ingiuntivo. Una società creditrice aveva ottenuto un'ingiunzione dal Tribunale di Bologna. La debitrice, nel frattempo trasferitasi a Grosseto, si opponeva eccependo l'incompetenza territoriale. Il Tribunale le dava ragione. La Cassazione, ribaltando la decisione, ha stabilito che la competenza si determina al momento del deposito del ricorso monitorio, e non alla successiva data di notifica, consolidando un principio fondamentale della procedura civile.
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