La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13903/2024, ha stabilito che la decorrenza interessi indennizzo e della rivalutazione monetaria, in caso di riliquidazione giudiziale di un indennizzo per beni persi all'estero, parte dalla data della domanda giudiziale. Viene rigettata la tesi dei ricorrenti che chiedevano una decorrenza anteriore, basata su presunti atti di costituzione in mora non tempestivamente prodotti nel processo. La Corte ha ribadito che il giudizio di rinvio ha una natura "chiusa" e non ammette, di norma, la produzione di nuove prove.
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