Un convenuto, rimasto assente in primo grado, appella la sentenza lamentando la nullità della citazione per vizi procedurali, senza difendersi nel merito. La Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, rigetta il ricorso: l'appello sana il vizio, ma per presentare nuove difese il convenuto deve provare che la nullità gli ha impedito di conoscere il processo. Poiché il convenuto era a conoscenza della causa e ha scelto di non costituirsi, il suo appello, privo di argomentazioni sul merito, è infondato.
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