La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha annullato una decisione del Consiglio Nazionale Forense, stabilendo che il divieto di terzo mandato consecutivo per i consiglieri degli Ordini degli Avvocati deve essere interpretato in modo rigoroso e oggettivo. Secondo la Corte, né le dimissioni volontarie prima della fine del mandato, né la mancata partecipazione a una consiliatura di durata inferiore a due anni (infrabiennale) sono sufficienti a interrompere la consecutività. La nozione di 'mandato' fa riferimento alla durata legale dell'intero organo consiliare, non al periodo di servizio effettivo del singolo consigliere, al fine di garantire il ricambio generazionale e prevenire la cristallizzazione delle cariche.
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