Una società fornitrice di energia otteneva un decreto ingiuntivo contro un'azienda cliente. Quest'ultima si opponeva, ma il suo primo tentativo di deposito telematico dell'atto di opposizione falliva a causa di un'anomalia del sistema giudiziario, nonostante la ricezione delle prime due PEC (accettazione e consegna). La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che il deposito telematico si perfeziona per la parte depositante al momento della generazione della seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna. Le successive fasi di controllo automatico, attestate dalla terza e quarta PEC, sono interne al sistema e un loro fallimento non può pregiudicare la tempestività e la validità dell'atto depositato.
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