La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9925/2024, ha respinto il ricorso di alcuni operatori sanitari che richiedevano l'indennità rischio radiologico. La Corte ha ribadito la distinzione fondamentale: mentre per medici e tecnici di radiologia il rischio è presunto in modo assoluto, per tutto il resto del personale è necessario dimostrare un'esposizione effettiva, abituale e non occasionale a un rischio non inferiore. Nel caso specifico, i ricorrenti operavano in aree definite "sorvegliate" e non "controllate", con un livello di esposizione non equiparabile a quello del personale di radiologia, rendendo la loro domanda infondata per mancato assolvimento dell'onere della prova.
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