La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un proprietario immobiliare condannato per danni da infiltrazioni. Il caso verteva sulla responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.). La Corte ha stabilito che le censure relative a presunte omissioni o errori nella consulenza tecnica d'ufficio (CTU) sono inammissibili se non viene dimostrata la loro decisività ai fini del giudizio. Inoltre, ha ribadito che l'accertamento del nesso causale, basato sul criterio del "più probabile che non" e adeguatamente motivato dai giudici di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, confermando la condanna basata su una ripartizione di responsabilità tra le parti.
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