Un dirigente medico di struttura complessa ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro, una Fondazione ospedaliera, per ottenere il pagamento del lavoro straordinario svolto tra il 2007 e il 2009. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che la natura dell'incarico dirigenziale implica una prestazione onnicomprensiva, finalizzata al raggiungimento di obiettivi, la cui retribuzione include già l'eventuale superamento dell'orario standard. Pertanto, il compenso per il lavoro straordinario del dirigente medico è generalmente escluso, salvo specifiche previsioni contrattuali. La Corte ha distinto tale richiesta da quella per danno da lavoro usurante, che richiede una prova rigorosa del pregiudizio alla salute.
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