Una struttura sanitaria ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale per il mancato pagamento di prestazioni sanitarie, contestando l'applicazione di uno sconto tariffario. Il Tribunale ha accolto la domanda, accertando l'esistenza di un valido rapporto di accreditamento e di contratti. L'ASL ha appellato la sentenza solo sulla legittimità dello sconto, ma la Corte d'Appello ha rigettato la domanda della struttura riesaminando d'ufficio e negando l'esistenza dell'accreditamento. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d'appello, stabilendo che sull'esistenza dell'accreditamento e dei contratti si era formato un giudicato interno, poiché tali punti non erano stati oggetto di specifico motivo d'appello, limitando così il potere di riesame del giudice di secondo grado.
Continua »