Una società costruttrice ha eseguito opere aggiuntive rispetto a un contratto d'appalto. Il committente si è rifiutato di pagare, appellandosi a una clausola che richiedeva l'autorizzazione scritta per qualsiasi modifica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13600/2024, ha chiarito che è fondamentale distinguere tra semplici 'varianti' e veri e propri 'lavori extra-contratto'. Mentre le prime possono essere soggette alla forma scritta prevista dal contratto, i secondi possono costituire un nuovo accordo, valido anche se verbale. La Corte ha cassato la precedente sentenza per 'motivazione apparente', in quanto non aveva operato questa distinzione essenziale.
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