Un soggetto, rivendicando la proprietà di un immobile venduto all'asta, si opponeva all'ordine di liberazione. Il Tribunale qualificava la sua azione come "opposizione agli atti esecutivi", una decisione che il soggetto impugnava erroneamente davanti alla Corte d'Appello. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha cassato la sentenza d'appello, ribadendo che la decisione sull'impugnazione ordine liberazione, se qualificata come opposizione agli atti esecutivi, non è appellabile ma ricorribile direttamente in Cassazione. L'errore procedurale ha reso inammissibile l'intero giudizio di secondo grado.
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