La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che l'interpretazione estensiva delle clausole di un bando di gara da parte del giudice amministrativo, applicando il principio di equivalenza anche ai requisiti di capacità tecnica, non costituisce un eccesso di potere giurisdizionale. Il caso riguardava un appalto pubblico in cui una società era stata ammessa sulla base di una "fornitura di punta" ritenuta analoga, ma non identica, a quella richiesta. La Cassazione ha ritenuto che tale valutazione rientri nella normale attività interpretativa del giudice amministrativo, finalizzata a garantire la massima concorrenza (favor partecipationis), e non in una sostituzione indebita alla Pubblica Amministrazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
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