Un'emittente televisiva trasmetteva un film senza possederne i diritti, venendo citata in giudizio dalla società titolare dei diritti di sfruttamento economico. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento, stabilendo un principio fondamentale: in caso di violazione del copyright, il danno diritto d'autore si considera esistente 'in re ipsa', ovvero per il solo fatto dell'illecito. Di conseguenza, anche in assenza di una prova specifica sull'ammontare del pregiudizio, il giudice può procedere alla sua liquidazione in via equitativa. L'ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'emittente, ribadendo la consolidata giurisprudenza in materia.
Continua »