La Corte di Cassazione ha confermato che, nelle azioni di ripetizione di indebito contro una banca, l’onere della prova grava sul cliente. Quest’ultimo deve produrre il contratto di conto corrente per dimostrare l’illegittimità delle clausole contestate (interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, ecc.). In assenza del contratto, la domanda del cliente viene respinta, poiché il giudice non può verificare la fondatezza delle pretese. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che, non avendo fornito il contratto, si era vista respingere la domanda in appello.
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