Un professore d'orchestra, forte di un accordo del 2002 che gli garantiva un diritto di precedenza, ha citato in giudizio una fondazione orchestrale per non averlo rispettato. I tribunali, fino alla Corte di Cassazione, hanno respinto la sua richiesta. La decisione si fonda sul fatto che accordi sindacali successivi, in particolare uno del 2006, avevano completamente sostituito il precedente, introducendo una nuova logica di reclutamento basata su un 'Nucleo Stabile' e valorizzando il lavoro subordinato. Poiché il musicista non faceva parte di tale nucleo, il suo presunto diritto di precedenza era venuto meno. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che i nuovi accordi rappresentavano una legittima 'evoluzione contrattuale'.
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