Una società italiana produttrice di caschi e una società acquirente olandese erano in disaccordo sulla giurisdizione competente a decidere una controversia commerciale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12854/2024, ha stabilito che la clausola Ex Works, inserita sistematicamente nei documenti contrattuali, è di per sé sufficiente a individuare il luogo di consegna della merce e, di conseguenza, a radicare la giurisdizione del giudice italiano. La Corte ha cassato la decisione d'appello che richiedeva un'ulteriore pattuizione specifica, affermando che gli Incoterms, salvo prova contraria, definiscono il luogo della prestazione a tutti gli effetti, inclusi quelli processuali.
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