La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2266/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia. I ricorrenti chiedevano l'inclusione della loro indennità di amministrazione nel calcolo della tredicesima mensilità e della quota A della pensione. La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui tale indennità, per legge e contratto, è corrisposta per dodici mensilità e non rientra nella base di calcolo della tredicesima. Analogamente, ai fini pensionistici, concorre solo alla formazione della 'quota B' e non della 'quota A', a causa del principio di tassatività delle componenti della base pensionabile.
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