La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19186/2024, ha stabilito che un assegno posdatato, sebbene emesso nell'ambito di un patto di garanzia nullo, conserva la sua validità come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. Questo comporta un'inversione dell'onere della prova: spetta al debitore che ha emesso il titolo dimostrare l'inesistenza del debito sottostante, e non al creditore provarne l'esistenza. Nel caso di specie, un socio di una società aveva emesso assegni personali per garantire un debito commerciale della società stessa. La Corte ha rigettato il ricorso del socio, confermando che, non avendo egli fornito prova contraria, gli assegni costituivano un valido titolo per la richiesta di pagamento.
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