Un dipendente pubblico, trasferito da una società partecipata a un Ministero, si è visto riconoscere il diritto a includere nel proprio assegno ad personam anche le indennità di funzione, rischio e produzione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21126/2024, ha respinto il ricorso del Ministero, stabilendo che, ai fini della tutela della retribuzione, conta la natura fissa e continuativa dell'emolumento, non la sua classificazione formale nel contratto collettivo. Il principio di non riducibilità della retribuzione prevale, garantendo al lavoratore la conservazione del trattamento economico goduto prima del trasferimento.
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