La Corte di Cassazione si pronuncia su una controversia tra proprietari confinanti, chiarendo la natura di una strada che li separa. Il ricorrente lamentava la violazione delle distanze legali e l'esistenza di servitù a suo danno, ma la sua domanda è stata respinta. La Corte ha confermato che la striscia di terreno non era privata ma pubblica, a seguito di una precedente occupazione appropriativa da parte del Comune. Tale circostanza, già accertata in un giudizio precedente, rendeva le proprietà non contigue, facendo decadere il fondamento delle pretese del ricorrente. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso, ribadendo che l'istituto dell'occupazione appropriativa è distinto dalla 'dicatio ad patriam' e che la valutazione delle consulenze tecniche da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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