La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21333/2024, ha stabilito che la 'mera inerzia' del curatore fallimentare è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita, e quindi dei suoi ex amministratori, a impugnare un avviso di accertamento. Tuttavia, la mancata notifica dell'atto impositivo alla società fallita, ma solo al curatore, non comporta la nullità o la decadenza del potere accertativo, bensì la semplice inefficacia e inopponibilità dell'atto nei confronti della società stessa fino a quando non ne venga a conoscenza.
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