La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, riqualificando un contratto di subagenzia in un rapporto di lavoro subordinato. La Corte ha stabilito che, nonostante il nome del contratto, la reale natura del rapporto era di subordinazione, data l'assenza di rischio d'impresa, la mancanza di organizzazione autonoma da parte del lavoratore e la sua completa inserzione nell'organizzazione aziendale (eterorganizzazione). Il lavoratore, infatti, svolgeva principalmente attività di sostituzione di colleghi e consegna merci, senza una propria clientela o zona, e con ferie e permessi da concordare con l'azienda. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso dell'azienda, in quanto miravano a una rivalutazione dei fatti già accertati in sede di merito.
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