La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27352/2024, ha chiarito gli effetti dell'estinzione del processo sulla prescrizione. Se un giudizio si estingue, anche se dichiarato in appello ribaltando la decisione di primo grado, viene meno l'effetto sospensivo permanente della prescrizione. Rimane solo l'effetto interruttivo istantaneo della domanda iniziale, con la conseguenza che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data della prima notifica. Nel caso di specie, un'azione di riduzione per lesione di legittima è stata quindi dichiarata prescritta.
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