Una società ha agito contro un istituto di credito per la restituzione di somme indebitamente pagate a titolo di interessi anatocistici, ultralegali e commissioni di massimo scoperto. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha stabilito principi chiave sulla ripetizione indebito bancario. Ha chiarito che il correntista può provare il proprio credito anche con estratti conto incompleti, se i movimenti sono ricostruibili tramite altri documenti o una CTU. Inoltre, ha ribadito che il termine di prescrizione decennale per l'azione di ripetizione decorre dalla chiusura del conto corrente e non da ogni singola annotazione, quando i versamenti hanno natura ripristinatoria della provvista.
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