Un dipendente pubblico, agendo nel suo ruolo secondario di giudice onorario, ha commesso un abuso d'ufficio ai danni del suo stesso datore di lavoro, un Comune. A seguito della condanna penale definitiva, l'ente ha riattivato il procedimento disciplinare e lo ha licenziato. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, stabilendo che anche una condotta extralavorativa, se mina irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, costituisce un valido motivo per la risoluzione del rapporto. La sentenza chiarisce anche le regole sulla sospensione e riattivazione dei procedimenti disciplinari nel pubblico impiego.
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