Una docente, assunta nell'ambito del piano straordinario, ha impugnato l'assegnazione a una sede non richiesta, sostenendo che il suo punteggio superiore le avrebbe dovuto garantire una delle sedi preferite. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la legittimità della procedura di mobilità docenti che dava priorità all'ordine di preferenza espresso dai candidati rispetto al mero punteggio. La Corte ha chiarito che la creazione di graduatorie distinte per ciascuna preferenza, anziché un'unica graduatoria basata sul merito, era conforme al contratto collettivo e non violava i principi costituzionali, trattandosi di una procedura di mobilità interna e non di un concorso pubblico per l'assunzione.
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