Un dirigente medico si oppone a un taglio del 30% sulla sua retribuzione variabile, imposto da un'azienda sanitaria per ridurre i costi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 6885/2024, stabilisce che un taglio percentuale forfettario è illegittimo. La corretta procedura per la riduzione fondi contrattuali prevede la 'cristallizzazione' dei fondi al livello del 2010, una riduzione proporzionale in base al personale cessato dal servizio e una successiva ripartizione tra i dipendenti in servizio. La Corte ha annullato la decisione d'appello che disponeva il rimborso integrale, rinviando il caso per un nuovo calcolo che tenga conto della corretta, e non forfettaria, riduzione dovuta.
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