I garanti di una società si opponevano a un'ingiunzione di pagamento, sostenendo che la banca, dopo aver terminato un contratto di mutuo, avesse implicitamente rinunciato alla risoluzione chiedendo il pagamento di una singola rata scaduta. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione d'appello. Secondo la Corte, la richiesta della banca era un atto ambiguo e non costituiva una chiara rinuncia risoluzione contratto, potendo essere interpretato come una semplice mossa per ottenere un pagamento parziale. Inoltre, è stata respinta l'eccezione processuale del garante relativa al fallimento della società per difetto di legittimazione.
Continua »