La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6731/2024, ha chiarito un importante principio processuale in materia di appalti. Un'impresa edile aveva ottenuto in primo grado la condanna di un condominio al pagamento dei lavori, degli interessi e del danno da svalutazione monetaria. In appello, la Corte territoriale aveva eliminato la condanna al danno da svalutazione, pur in assenza di uno specifico motivo di gravame da parte del condominio. La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello su questo punto, ripristinando il diritto dell'impresa al risarcimento, poiché il giudice di secondo grado non può pronunciarsi su questioni non espressamente appellate, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
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