Una proprietaria ha citato in giudizio i suoi vicini per ottenere una servitù di passaggio, sostenendo di averla acquisita per usucapione, per destinazione del padre di famiglia o, in alternativa, come servitù coattiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. La sentenza ha ribadito che per l'esistenza di una servitù di passaggio sono necessarie opere visibili e permanenti (come un sentiero costruito) e non un semplice uso occasionale. Inoltre, una servitù coattiva può essere negata se il peso imposto al fondo vicino è superiore al beneficio per il fondo intercluso.
Continua »