La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito la fondamentale differenza tra agenzia e procacciamento d'affari. Il caso riguardava una fondazione previdenziale che richiedeva il pagamento di contributi a un'azienda, sostenendo che i rapporti con i suoi collaboratori fossero contratti di agenzia. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che l'elemento decisivo è il nesso di causalità tra l'attività promozionale e la conclusione effettiva del contratto. Poiché i collaboratori svolgevano una mera attività di propaganda e assistenza, senza incidere sulla conclusione degli affari, il rapporto è stato qualificato come procacciamento d'affari, escludendo l'obbligo contributivo.
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