In un caso riguardante un contratto di affitto di un fondo con annessi fabbricati per attività agrituristica, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale sulla competenza delle sezioni specializzate agrarie. Una proprietaria aveva citato in giudizio la società conduttrice per la risoluzione del contratto, qualificandolo come agrario. Il Tribunale, in primo grado, aveva declinato la propria competenza a favore del giudice ordinario dopo aver analizzato il contratto e ritenuto che avesse natura commerciale. La Suprema Corte ha annullato questa decisione, stabilendo che per radicare la competenza delle sezioni agrarie è sufficiente che la domanda dell'attore sia basata sulla presunta natura agraria del rapporto (principio della prospettazione). Il giudice specializzato deve quindi trattenere la causa e deciderla nel merito, anche se dovesse concludere che il contratto non è agrario.
Continua »