Una conduttrice ricorre in Cassazione lamentando il mancato mutamento del rito da parte del giudice di primo grado in un procedimento di sfratto, sostenendo una violazione del proprio diritto di difesa. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, l'errore lamentato era di natura revocatoria. In secondo luogo, la nullità non era stata eccepita tempestivamente. Infine, la ricorrente non ha specificato quale concreto pregiudizio avesse subito, ovvero quali difese non avesse potuto esercitare a causa della presunta irregolarità. La decisione sottolinea che le violazioni meramente formali, senza un danno effettivo e provato, non portano alla cassazione della sentenza, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.
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