La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1835/2024, ha chiarito la natura del diritto di parcheggio. Nel caso esaminato, una società lamentava l'impedimento a parcheggiare su un terreno, come previsto da un vecchio atto di compravendita. La Corte ha stabilito che, anche se il diritto non costituisce una servitù (diritto reale), esso può essere tutelato come un valido diritto personale derivante da un contratto. Pertanto, la richiesta di cessare l'impedimento è stata accolta, pur rigettando la qualificazione del diritto come reale, senza che ciò costituisca una violazione dei limiti della domanda giudiziale.
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