La Corte di Cassazione ha stabilito che un licenziamento individuale, se parte di una più ampia riduzione di personale, deve essere trattato come un licenziamento collettivo. La mancata attivazione della procedura prevista non comporta la reintegrazione del lavoratore, bensì il diritto a un'indennità risarcitoria, secondo le norme vigenti al momento del recesso (post-riforma Fornero). La sentenza chiarisce la nozione di 'unità produttiva', specificando che sedi senza autonomia gestionale non possono essere considerate tali, e i licenziamenti avvenuti in esse vanno sommati a quelli di altre sedi.
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