Una società che acquista un credito deteriorato non acquisisce automaticamente il diritto di agire per il risarcimento dei danni contro un terzo, come un notaio, la cui negligenza ha compromesso la garanzia del credito stesso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che il diritto al risarcimento nasce da un contratto distinto (quello d'opera professionale con il notaio) e non è un accessorio del credito ceduto. Pertanto, in assenza di una specifica pattuizione, tale diritto rimane in capo al creditore originario. La decisione esplora anche i limiti del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire, confermando che tale questione, se non decisa espressamente, può essere riesaminata in appello.
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