Un fideiussore, garante per un finanziamento ponte concesso a una società immobiliare, sosteneva che la sua garanzia personale si fosse estinta a seguito di un successivo e più ampio finanziamento erogato da un pool di banche e garantito da un'ipoteca. Il garante invocava l'esistenza di un collegamento negoziale tra i due finanziamenti, finalizzati allo stesso progetto immobiliare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha stabilito che l'accertamento del collegamento negoziale è una valutazione di fatto e che, in ogni caso, una garanzia reale può coesistere con una personale per lo stesso credito, senza che la prima estingua automaticamente la seconda.
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