La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7695/2024, ha rigettato il ricorso di un lavoratore contro un licenziamento collettivo. La Corte ha stabilito che le eccezioni procedurali, come la mancata contestualità delle comunicazioni, devono essere sollevate fin dal primo grado di giudizio per essere ammissibili. Inoltre, ha confermato che la disciplina del licenziamento collettivo si applica anche ai dipendenti di istituti di credito privatizzati, e ha ritenuto non apparente la motivazione della corte d'appello che aveva correttamente individuato il nesso causale tra il recesso e la riorganizzazione aziendale.
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