Un lavoratore, formalmente dipendente di una cooperativa ma impiegato presso un'altra società, veniva licenziato dalla prima. Anni dopo, agiva in giudizio contro la società utilizzatrice per far accertare un appalto fittizio. I giudici di merito respingevano la domanda per decorrenza dei termini. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato la decisione, specificando il principio sulla decadenza in caso di appalto fittizio. Ha stabilito che il licenziamento comunicato dal datore di lavoro formale (l'appaltatore) fa decorrere i termini di decadenza solo per l'azione contro quest'ultimo, ma non per l'azione volta a costituire il rapporto di lavoro con il datore reale (l'utilizzatore), per la quale è necessario un atto scritto di diniego da parte di quest'ultimo.
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