La Corte di Cassazione ha stabilito che un medico operante in un istituto penitenziario con un incarico provvisorio, anche se protratto per oltre dieci anni, non ha diritto al trattamento retributivo previsto per il medico incaricato di ruolo. La nomina definitiva, e la relativa paga, richiedono inderogabilmente il superamento di un concorso pubblico, come previsto dalla legge speciale n. 740/1970. La lunga durata del servizio non può sanare la mancanza della procedura concorsuale. Di conseguenza, il rapporto di lavoro del medico incaricato penitenziario non è assimilabile al pubblico impiego e non si applicano le norme sulla retribuzione per mansioni superiori.
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