La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità di un'ordinanza di estinzione del processo emessa da una Corte d'Appello perché priva della firma del giudice relatore. Secondo la Suprema Corte, un provvedimento che, pur avendo forma di ordinanza, decide in via definitiva sul processo ha natura sostanziale di sentenza. La mancanza della sottoscrizione del relatore, richiesta dall'art. 132 c.p.c., costituisce una nullità insanabile, rilevabile d'ufficio, che comporta la cassazione del provvedimento con rinvio al giudice precedente. Questa decisione sottolinea l'importanza dei requisiti formali per la validità degli atti giudiziari.
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