La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7504/2024, ha rigettato il ricorso di due acquirenti di terreni agricoli contro la sentenza che riconosceva il diritto di prelazione agraria a un coltivatore diretto. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso volti a contestare l'accertamento dei fatti, come la qualifica di coltivatore diretto del retraente, ribadendo che il giudizio di legittimità non può riesaminare il merito della controversia. Ha inoltre chiarito che la morte di una parte in giudizio, se non dichiarata dal suo avvocato, non invalida il processo grazie al principio di ultrattività del mandato.
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