La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7211/2024, ha ribadito il principio consolidato sulla non autonoma impugnabilità del verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro. Una società di trasporti aerei aveva proposto ricorso contro un verbale che contestava violazioni in materia di riposi e tempi di volo, ma la sua azione è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. La Suprema Corte ha confermato che l'interesse ad agire sorge solo con la notifica della successiva ordinanza-ingiunzione, l'unico atto che incide concretamente sulla sfera giuridica del presunto trasgressore, a differenza del verbale, considerato un mero atto endo-procedimentale. L'impugnabilità del verbale di accertamento è quindi esclusa, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge (es. codice della strada).
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