Un'investitrice ha citato in giudizio un istituto di credito in merito a degli acquisti di obbligazioni argentine, sostenendo che gli ordini di investimento fossero nulli. La Corte d'Appello, ribaltando la decisione di primo grado, ha dato ragione alla banca, affermando che tali ordini non necessitano della forma scritta e possono essere ratificati tramite comportamenti concludenti, come l'incasso delle cedole. La Corte di Cassazione ha confermato questa linea, respingendo il ricorso dell'investitrice e sottolineando che le contestazioni generiche sulla violazione degli obblighi informativi sono inammissibili.
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