La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13784/2024, chiarisce i criteri per la valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale. In un caso di compravendita immobiliare, il mancato versamento integrale della caparra da parte dei promissari acquirenti non è stato ritenuto, in astratto, motivo sufficiente per la risoluzione del contratto. La Corte ha cassato la sentenza d'appello, sottolineando che il giudice deve sempre basare la sua decisione su parametri concreti, legati all'interesse specifico della parte adempiente, e non può limitarsi a una motivazione generica. La decisione riafferma l'importanza di un'analisi fattuale per determinare se un inadempimento sia di 'non scarsa importanza'.
Continua »