Un dipendente pubblico, dopo aver impugnato in Cassazione il proprio licenziamento disciplinare, presenta una rinuncia al ricorso. La Corte Suprema, pur in assenza di notifica e accettazione della controparte, dichiara il ricorso inammissibile. La sentenza chiarisce che la rinuncia, sebbene non estingua formalmente il processo in questo caso, è un chiaro indicatore della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, motivando così la decisione e la compensazione delle spese legali.
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