Un debitore, dopo aver perso un'azione revocatoria, ha presentato ricorso in Cassazione. Durante il giudizio, le parti hanno raggiunto una transazione, a seguito della quale il ricorrente ha formalizzato la rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato estinto il procedimento e, applicando la regola generale, ha condannato la parte rinunciante al pagamento di tutte le spese legali, dato che l'accordo transattivo non prevedeva una diversa ripartizione.
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