Un cittadino si oppone a un estratto di ruolo per multe non pagate, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17218/2024, ha stabilito che in caso di opposizione recuperatoria, il termine per l'amministrazione di depositare la documentazione che prova la notifica dell'atto è un termine ordinatorio, non perentorio. Ciò significa che la prova può essere prodotta anche tardivamente, persino in appello, senza che ciò la renda inutilizzabile. La Corte ha quindi rigettato il ricorso del cittadino, confermando la validità della produzione documentale avvenuta nel secondo grado di giudizio.
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