La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17974/2024, ha rigettato il ricorso di un committente che chiedeva un cospicuo risarcimento per la mancata fornitura di una porta blindata. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: l'inadempimento contrattuale non basta per ottenere il risarcimento. Chi si ritiene danneggiato ha l'onere della prova del danno, ovvero deve dimostrare non solo che il danno esiste (an debeatur), ma anche fornire tutti gli elementi possibili per quantificarlo. Solo se la quantificazione è impossibile o molto difficile, il giudice può intervenire in via equitativa. In questo caso, il committente non ha fornito prove sufficienti sull'esistenza stessa del danno, rendendo la sua richiesta infondata.
Continua »