La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14327/2024, ha stabilito che le voci retributive variabili, come i premi di produttività, non possono essere incluse nel calcolo dell'assegno ad personam. Questo assegno, garantito ai dipendenti pubblici in caso di trasferimento tra amministrazioni, serve a proteggere solo le componenti fisse e continuative dello stipendio. La controversia nasceva dalla richiesta di un gruppo di dipendenti, transitati da un ente soppresso a un ministero, di includere nell'assegno il "trattamento migliorativo dei servizi". La Corte ha chiarito che tale emolumento, essendo legato al raggiungimento di obiettivi e quindi incerto sia nell'esistenza che nell'importo, non possiede i requisiti di fissità e continuità richiesti dalla legge.
Continua »