La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19354/2024, ha stabilito un principio cruciale a tutela dei lavoratori: il fallimento del datore di lavoro non impedisce il ripristino del rapporto di lavoro. Se l'azienda viene ceduta, il rapporto, una volta accertata la sua illegittima interruzione, si trasferisce automaticamente al nuovo acquirente. La Corte ha chiarito che la continuità aziendale garantita dalla cessione prevale, assicurando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro con il nuovo soggetto giuridico, invalidando le clausole contrattuali che escludevano tale trasferimento se non supportate da specifici accordi sindacali.
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