Una società cliente si opponeva a un decreto ingiuntivo per il pagamento di conguagli su fatture di energia elettrica, contestando l'errata contabilizzazione dei consumi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. Il principio chiave affermato è che, a fronte della prova del corretto funzionamento del contatore, spetta al cliente l'onere della prova consumi energetici, ovvero dimostrare i fatti impeditivi che estinguono il diritto del fornitore, come ad esempio una diversa data di inizio dell'errore di programmazione. La Corte ha stabilito che la dichiarazione del distributore, unita ad altri elementi oggettivi come la CTU, è sufficiente a fondare la pretesa del fornitore.
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