Una società e i suoi fideiussori hanno agito contro una banca per la restituzione di somme indebitamente versate su un conto corrente. La banca si è difesa eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione. Il nodo centrale della controversia è diventato stabilire la natura dei versamenti (ripristinatori o solutori), legata all'esistenza di un'apertura di credito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18230/2024, ha stabilito un principio fondamentale: l'esistenza di un fido, anche "di fatto", costituisce un'eccezione in senso lato. Ciò significa che il giudice deve valutarla sulla base dei documenti in atti per decidere sulla prescrizione rimesse solutorie, anche se il cliente non l'ha specificamente allegata nei suoi scritti difensivi iniziali. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello, rinviando la causa per un nuovo esame.
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