Un avvocato ha agito legalmente contro un ex cliente e un istituto di credito per ottenere il pagamento dei suoi onorari. I tribunali di merito gli avevano riconosciuto una somma, ma avevano stabilito che gli interessi decorressero solo dalla data della sentenza. L'avvocato ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, soffermandosi sulla questione della decorrenza interessi, ha parzialmente accolto il ricorso. Ha stabilito che gli interessi sui compensi professionali decorrono dalla data della domanda giudiziale, che costituisce formale messa in mora, e non dal momento della successiva liquidazione da parte del giudice. Le altre richieste del legale, tra cui la responsabilità solidale della banca e una maggiore quantificazione degli onorari, sono state respinte.
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