Un lavoratore, assunto con contratto di formazione e lavoro e poi stabilizzato, ha richiesto il pagamento del cosiddetto 'terzo elemento', una voce retributiva che un accordo collettivo aveva soppresso, mantenendola solo per i dipendenti già a tempo indeterminato alla data dell'accordo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15441/2024, ha respinto la richiesta. La Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore non aveva mai percepito tale emolumento durante il contratto di formazione. Pertanto, la soppressione della voce retributiva non ledeva alcun suo diritto quesito. Il riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo formativo non si estende automaticamente a voci di stipendio mai ricevute in precedenza.
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