La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27238/2024, ha stabilito che la cosiddetta "salvaguardia pensioni" per i lavoratori "esodati" si applica esclusivamente ai lavoratori subordinati. La Corte ha chiarito che l'espressione "rapporto di lavoro", utilizzata dal legislatore, non può essere estesa ai lavoratori autonomi, come gli agenti di commercio. La decisione si fonda su un'interpretazione restrittiva della norma, data la sua natura eccezionale, e sulla distinzione terminologica tra "rapporto di lavoro" (impiego dipendente) e "attività lavorativa" (qualsiasi tipo di lavoro). Di conseguenza, un lavoratore autonomo che ha cessato la sua attività non rientra tra i beneficiari della tutela.
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