Una risparmiatrice aveva acquistato buoni postali fruttiferi nel 1982. Un decreto ministeriale successivo ne ridusse i tassi di interesse. Alla scadenza, la titolare ricevette un importo inferiore a quello originariamente pattuito e avviò un'azione legale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che per i buoni postali emessi sotto la vecchia normativa, la modifica dei tassi di interesse, anche in senso peggiorativo, è valida e vincolante per il risparmiatore con la sola pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. La conoscenza dell'atto è presunta per legge e l'unica tutela per il risparmiatore sarebbe stata l'esercizio del diritto di recesso.
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